1. Il Ministro della giustizia provvede, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, all'istituzione di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana con sede in Pisa, con circoscrizione comprendente le province di Pisa, di Lucca, di Livorno e di Massa Carrara.
2. La data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di cui al comma 1 è fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.